La famiglia è un’istituzione che trova riconoscimento nella stessa Costituzione all’art. 29, oltre ad essere disciplinata compiutamente e in modo approfondito dal codice civile.
La normativa alla tutela del patrimonio della famiglia non si estrinseca nella mera previsione di diritti e doveri, in particolare in capo ai coniugi, ma presuppone anche strumenti volti a preservare il patrimonio dei suoi membri.
Gli istituti svolgono proprio la funzione di prevenire aggressioni creditorie, che potrebbero pregiudicare il soddisfacimento delle necessità fisiologiche dei membri della famiglia.
1. La tutela del patrimonio familiare: il fondo patrimoniale
Uno degli istituti a cui puoi ricorrere, in quanto introdotto con la finalità di tutela del patrimonio familiare, è il fondo patrimoniale. Infatti, l’art. 167 c.c., stabilisce che si ricorre a tale fattispecie proprio per “far fronte ai bisogni della famiglia“.
La costituzione del fondo, subordinata alla volontà dei coniugi, presuppone l’imposizione di un vincolo di indisponibilità su specifici beni. Non solo questi non potranno essere oggetto di alienazione, ma sono sottratti anche ad eventuali azioni esecutive di creditori, estranei alle ragioni per cui è stato istituito lo stesso fondo.
2. La tutela del patrimonio familiare: le fondazioni familiari
Tra le altre figure a cui potrai ricorrere per tutelare il patrimonio del tuo nucleo familiare, vi sono le c.d. fondazioni di famiglia. Con ciò ci riferiamo a organizzazioni di diritto privato, poste in essere da una o più personale legate da vincoli di parentela, al fine di preservare parte del proprio patrimonio e, al contempo, destinarlo a scopi solidaristici.
La fondazione di famiglia, quindi, si distingue dagli altri istituti citati nella presente guida, proprio perché accanto allo scopo privatistico di conservazione del patrimonio, la legge richiede anche il perseguimento di un’ulteriore finalità non lucrativa. Tuttavia, possono essere annoverate tra gli strumenti a tua disposizione, poiché queste perseguono, in molti casi, l’interesse al soddisfacimento delle esigenze quotidiane della famiglia, o comunque obiettivi a ciò connessi.
3. La tutela del patrimonio familiare: i patti di famiglia
Una figura, in buona parte differente da quelle finora esaminate, è il “patto di famiglia”. Probabilmente, non ti sarà immediatamente chiaro in che modo i patti fungono da tutela per il patrimonio familiare.
Invero, è molto più semplice di ciò che può sembrare. Il patto di famiglia è un contratto, tramite il quale un imprenditore dispone della propria attività imprenditoriale, stabilendo a quale dei suoi discendenti dovrà essere devoluta. Quindi, tramite tale accordo si va a pianificare come in futuro la maggiore fonte di reddito familiare, dovrà essere amministrata. Tramite tali patti si produce un vero e proprio effetto traslativo in capo ai discendenti.
4. Affidamento fiduciario
Tra gli strumenti di tutela del patrimonio familiare è possibile anche rinvenire il contratto di affidamento fiduciario. Con ciò, invero, si intende quella tipologia negoziale mediante la quale l’affidatario fiduciario attribuisce i c.d. “beni affidati” ad uno o più beneficiari. È poi stabilito anche un programma, il quale è posto in essere dallo stesso affidatario.
Il contratto, dunque, produce un trasferimento inter vivos di beni, per perseguire uno specifico scopo. L’affidamento è, in genere, posto in essere anche a tutela di particolari membri della famiglia, quindi per esigenze di sostegno ad alcuni soggetti deboli. Tuttavia, la causa può essere varia. Ad esempio, può essere una causa di garanzia, gestoria, di segregazione e così via.
5. Holding familiare per la tutela del patrimonio
La tutela del patrimonio familiare, soprattutto ove questo consista in un’impresa di famiglia, può esser realizzata anche mediante una holding.
Le holding, in genere, sono istituti impiegati proprio per tutelare il patrimonio. Esse sono delle società che detengono, in tutto o in parte, delle quote o delle partecipazioni di altre società da esse controllate.
Quindi, si connotano per la circostanza che impongono una forma di controllo su altre le società, le quali trasferiscono alla holding il totale, o solo parziale, potere di gestione, ossia la facoltà di attuare uno specifico indirizzo di impresa.
6. Trust
Un ulteriore strumento di tutela che può essere impiegato per tutelare il patrimonio familiare è il trust. Quest’ultimo è un negozio assai discusso, rispetto al quale la dottrina ha a lungo dibattuto. In particolare la principale questione verteva circa la possibilità di ammettere un trust interno. Infatti, la validità del trust conclusosi all’estero era ampiamente ammessa, in base alla Convenzione dell’Aja. E’ stato necessario attendere l’intervento legislativo che ha introdotto l’art. 2645 bis cc al fine di affermare la validità del trust interno. Il negozio, infatti, genera una vera è propria destinazione patrimoniale, che limita la c.d. responsabilità patrimoniale generica, ad oggi ammissibile anche alla luce della recente normativa in materia.
Il trust è un negozio giuridico in virtù del quale un soggetto detto settlor procede a destinare determinati beni in un fondo di trust. Questi vengono sottoposti alla gestione di un secondo soggetto, il trustee, che ne provvede alla gestione, in genere, in base ad un programma concordato e individuato dal contratto stesso.
Tale gestione può essere a beneficio di un terzo soggetto, il beneficiary, oppure finalizzato al perseguimento di uno scopo, in tal caso, appunto, si parla di trust di scopo.
Il trustee si impegna, di conseguenza, ad amministrare i beni del settlor secondo quanto stabilito dall’atto costitutivo del trust.
Mediante il trust si possono perseguire molteplici funzioni. In specie, ove si proceda a gestire un’impresa familiare, questo può essere impiegato al fine di agevolare il c.d. passaggio generazionale di un’impresa. A tal fine, è utile l’effetto di segregazione patrimoniale prodotto dal trust, di modo che sia possibile procedere a prevenire eventuali aggressioni del patrimonio stesso da parte dei creditori in una fase delicata dell’impresa stessa.