Presupposti e contenuti

L’art. 4 dello Statuto associativo istituisce il Registro degli Educatori Finanziari AIEF, in base a quanto stabilito dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Il Registro riconosce, premia e valorizza competenze e abilità specifiche nell’ambito educativo ed economico, consentendo l’accesso in base a due canali distinti.

Primo canale

Può richiedere l’iscrizione chi abbia seguito e superato con profitto il corso “Educatore finanziario” erogato da AIEF.

Secondo canale

Così come previsto dalla suddetta Legge 14 gennaio 2013, n. 4, AIEF prende altresì in considerazione richieste di iscrizione pervenute da professionisti che, pur non avendo seguito il corso erogato dall’Associazione, abbiano un curriculum tale da soddisfare i requisiti pratici/operativi descritti nel Codice Deontologico, secondo una delle opzioni indicate di seguito:

  • Laurea almeno triennale non attinente al settore dell’educazione finanziaria + Esperienza “sul campo” non inferiore a 5 anni, in almeno una delle attività descritte nel Codice Deontologico.
  • Laurea almeno triennale attinente al settore dell’educazione finanziaria (giurisprudenza, economia, politiche sociali, scienze dell’educazione e scienze pedagogiche) + Esperienza non inferiore a 2 anni, in almeno una delle attività descritte nel Codice Deontologico.
  • Laurea almeno triennale + Titolo postlaurea (Master, ad esempio) in materia economico/finanziaria.
  • Diploma + Qualifica di funzionario di banca o iscrizione al registro RUI degli Intermediari, in sezione A o B che esercitano la professione da almeno 5 anni

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, AIEF autorizza i propri associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale “marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi”.

Il Registro persegue finalità istituzionali e operative:

Area riservata

oppure

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