Presupposti e contenuti
L’art. 4 dello Statuto associativo istituisce il Registro degli Educatori Finanziari AIEF, in base a quanto stabilito dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4.
Il Registro riconosce, premia e valorizza competenze e abilità specifiche nell’ambito educativo ed economico, consentendo l’accesso in base a due canali distinti.
Primo canale
Può richiedere l’iscrizione al Registro degli Educatori Finanziari chiunque abbia seguito e superato con profitto il corso “Educatore finanziario” erogato da AIEF.
Secondo canale
Così come previsto dalla suddetta Legge 14 gennaio 2013, n. 4, AIEF prende altresì in considerazione richieste di iscrizione al Registro degli Educatori Finanziari AIEF pervenute da professionisti che, pur non avendo seguito il corso erogato dall’Associazione, abbiano un curriculum tale da soddisfare i requisiti pratici/operativi descritti nel Codice Deontologico, secondo una delle opzioni indicate di seguito:
Ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, AIEF autorizza i propri associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale “marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi”.
Chi è l’Educatore Finanziario? Qui un approfondimento.
Il Registro persegue finalità istituzionali e operative:
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AIEF – Associazione Italiana Educatori Finanziari